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I vini, i vinelli, le vinacce (con inclusione, per queste ultime, delle quantita' eventualmente necessarie ad altre industrie locali, conforme al criterio insindacabile del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio) e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione consegnati alle distillerie durante o dopo la vinificazione, anche anteriormente all'emanazione del decreto di cui all'art. 8, saranno computati, a favore dell'obbligato, in deduzione del quantitativo di vino da consegnare a termini del decreto stesso.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art10 · fonte del testo