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[1]E' costituito, presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, l'Ente nazionale per la distillazione delle Materie vinose.
[2]L'Ente ha il compito dell'organizzazione di tutte le operazioni inerenti alla raccolta dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, destinati alla distillazione, nonche' alla consegna di essi alle distillerie, secondo le norme elle saranno dettate nello statuto-regolamento dell'Ente, il quale dovra' essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 20 giugno 1945
