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[1]E' costituito, presso la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, l'Ente nazionale per la distillazione delle Materie vinose.
[2]L'Ente ha il compito dell'organizzazione di tutte le operazioni inerenti alla raccolta dei vini, vinelli, vinacce ed altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione, destinati alla distillazione, nonche' alla consegna di essi alle distillerie, secondo le norme elle saranno dettate nello statuto-regolamento dell'Ente, il quale dovra' essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito a norma dell'art. 11 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, e' posto in liquidazione".
Testo in vigore dal 20 giugno 1945 al 22 dicembre 2008
