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[1]((Chiunque ometta la denuncia prescritta a norma dell'art. 8 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verita' e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

[2]Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

[3]Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna delle vinacce prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila)).

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940. 4 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque tolto: omette aggiunto: ometta la denuncia prescritta a norma tolto: dell'articolo 7 aggiunto: dell'art. 8 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verita' e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. tolto: 8 aggiunto: 7, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimilaaggiunto: .

aggiunto: Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna delle vinacce prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art16 · fonte del testo