Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Chiunque ometta la denuncia prescritta a norma dell'art. 8 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verita' e' punito con l'ammenda fino a lire mille.
[2]Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.
[3]Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna delle vinacce prescritta a norma dell'art. 7, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008
