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[1]Chiunque omette la denuncia prescritta a norma dell'articolo 7 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verita' e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

[2]Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 8, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art16 · fonte del testo