Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai Consorzi federati, sara' provveduto:
[2]((a) col gettito dell'aliquota prevista nel secondo comma dell'art. 17;))
- b)con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000 sara' annualmente stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze. E' all'uopo autorizzata l'iscrizione, nella parte ordinaria dello stato di precisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008
