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Alle spese di gestione dell'Ente, ivi compresi i rimborsi alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e ai Consorzi federati, sara' provveduto:

  • a)col gettito dell'aliquota prevista nel terzo comma dell'art. 17;
  • b)con un contributo dello Stato nella misura che, entro il limite massimo di lire 2.000.000 sara' annualmente stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze. E' all'uopo autorizzata l'iscrizione, nella parte ordinaria dello stato di precisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dello stanziamento occorrente.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art19 · fonte del testo