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[1]E' costituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.
[2]Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spiriti, definiti di seconda categoria dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.
[3]Il Consorzio ha i seguenti scopi:
- a)promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;
- b)assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate, nonche' dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'articolo 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 20 giugno 1945
