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[1]E' costituito il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.
[2]Fanno parte obbligatoriamente del Consorzio tutti i produttori di spiriti, definiti di seconda categoria dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635.
[3]Il Consorzio ha i seguenti scopi:
- a)promuovere e disciplinare la produzione dello spirito di seconda categoria;
- b)assumere ed esercitare la funzione di ufficio vendita dello spirito prodotto dalle aziende consorziate, nonche' dello spirito di prima categoria, nel caso previsto dall'articolo 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito con l'art. 20 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, e' sciolto".
Testo in vigore dal 20 giugno 1945 al 22 dicembre 2008
