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Al fine di adeguare l'attrezzatura di distillazione alle esigenze della organizzazione correlativa alla distillazione di materie vinose da consegnarsi obbligatoriamente da tutti i vivificatori del Regno, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per la agricoltura e per le foreste, su proposta che l'Ente di cui all'art. 11, sentito il Consorzio nazionale fra distillatori di 2ª categoria, presentera' entro tre mesi dalla nomina del suo Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le localita' nelle quali dovra' provvedersi all'impianto di nuove distillerie o ad ampliamenti o trasformazioni di quelle esistenti, nonche' la potenzialita' di distillazione da raggiungere in dette localita' mediante i nuovi impianti o gli ampliamenti o trasformazioni suddetti. A tali effetti, il trasferimento di una distilleria da una ad altra localita' e' considerato come nuovo impianto.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
