Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Indipendentemente dall'aumento previsto dal sesto comma dell'art. 15 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e successive modificazioni e integrazioni, la contribuzione di cui al quinto comma dello stesso art. 15 potra', con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreate, di concerto con il Ministro per le finanze, essere aumentata di non piu' di L. 5 e di L. 2,50 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato e di terreno vitato non specializzato, considerato anche in appezzamenti separati.
[2]Con lo stesso decreto sara' stabilita quale parte del gettito derivante dall'aumento della contribuzione dovra' essere dal Consorzio versata alla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, per le spese inerenti all'esercizio delle facolta' e all'esecuzione dei compiti demandatile dalla presente legge.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
