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Le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1737, recante provvedimenti per la costruzione di cantine sociali ed altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola, sono estese anche alle distillerie istituite dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art31 · fonte del testo