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[1]La revisione dei conti della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e' affidata a un Collegio di quattro revisori, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e designati rispettivamente dallo stesso Ministro, dal Ministro per le finanze, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

[2]Il regolamento interno della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e' soggetto all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art32 · fonte del testo