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[1]II Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di concedere ai Consorzi per la viticoltura contributi nel e spese per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati occorrenti per l'impianto degli enopoli che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonche' per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati all'uopo acquistati.
[2]Analoghi contributi potranno essere concessi agli enti cooperativi costituiti fra agricoltori, per le cantine sociali istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge aventi per scopo la produzione dei vini indicati nel primo comma dell'art. 25, in conformita' di direttive approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[3]I contributi di cui ai comma precedenti saranno concessi nella misura massima del trenta per cento delle spese occorrenti e fino all'importo complessivo di ventisette milioni di lire.
[4]La concessione del contributo previsto nel presente articolo avra' luogo sulla base dei progetti tecnici e dei piani finanziari dell'opera, vistati dall'ispettore agrario compartimentale e dall'Ufficio del genio civile, competente per territorio. La liquidazione avra' luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dall'ispettore compartimentale agrario e dall'Ufficio del genio civile, i quali provvederanno altresi' al collaudo dell'opera. Il contributo sara' liquidato sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.
[5]Per i contributi di cui al presente articolo e' inscritto, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di sette milioni di lire per ciascuno dei tre successivi esercizi e di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1941-42. 17
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 maggio 1938, n. 571, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1939, n. 38, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1937-1938, con l'ultimo comma dell'art. 33 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e' ridotto di L. 2.500.000 ed e' determinata in L. 5.500.000 la somma da inscrivere nell'esercizio 1941-42 ai sensi della citata disposizione legislativa".
D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 664
7Il D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 664, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), e' aumentata di 38 milioni di lire".
Testo in vigore dal 15 giugno 1948 al 22 dicembre 2008
