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[1]L'attestazione che un vino puo' essere commerciato, ai sensi della lettera a) dell'art. 37, col nome di un vino per il quale sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'articolo 36, e' data con un certificato rilasciato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio.
[2]Per ottenere il rilascio di tale certificato, il produttore deve farne domanda al Consiglio provinciale delle corporazioni entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il vino e' stato prodotto.
[3]La domanda dorra' contenere tutti i dati occorrenti per la identificazione. del vino, secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Tali dati, previ i controlli e le rettifiche del caso, dovranno essere trascritti nel certificato.
[4]I produttori di vino con uve o mosti acquistati dovranno accompagnare la domanda con una dichiarazione del Consorzio per la viticoltura, comprovante che le dette uve o mosti provengono da un vigneto iscritto nell'elenco di cui al precedente articolo e che la produzione unitaria per ettaro ottenuta nell'annata dal vigneto stesso e' nei limiti previsti dal decreto di cui all'art. 36.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
