Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, l'indicazione dei suoi requisiti e delle sue caratteristiche, in relazione al disposto del precedente articolo, nonche' la delimitazione della zona di produzione del vino stesso vengono pronunciate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'interno, udita la Corpozione viti-vinicola.
tolto: Con lo stesso decreto potra' anche essere demandato al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire, in circostanze e limiti da stabilire nel decreto, l'impiego di uve, mosti o vini provenienti da altri vitigni o da altre zone viticole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art36 · fonte del testo