Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A partire da un anno dalla pubblicazione del decreto di dichiarazione di vino pregiato di determinata origine e di delimitazione della zona di produzione di esso, il nome del vino di cui al decreto stesso e' riservato ai vini prodotti in detta zona e aventi i requisiti e le caratteristiche indicati nel decreto.
tolto: Dalla stessa decorrenza:
tolto: a) e' vietato di commerciare, fra produttori e fra produttori e commercianti, col nome di vino pregiato, vini non provvisti del certificato di cui all'art. 39;
tolto: b) e' vietato di vendere o detenere per la vendita, per il consumo diretto, col nome del vino pregiato, vini non provvisti del marchio di cui all'art. 41.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art37 · fonte del testo