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[1]Il marchio puo' essere usato esclusivamente per il vino per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 39 e che abbia i requisiti prescritti a norma del decreto di cui all'art. 36.

[2]Chi usa il marchio deve accompagnarlo con l'indicazione, mediante apposita etichetta o targa, del proprio nome e cognome o ragione sociale e della propria sede o col marchio privato, individuale o collettivo, ove esista.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art45 · fonte del testo