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[1]Gli autorizzati all'uso del marchio sono obbligati a tenere, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e firmato da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, dal quale dovra' risultare il movimento del vino al quale il marchio si riferisce, da essi prodotto o acquistato.

[2]La omissione e la irregolare tenuta del registro di carico e scarico sono punite con l'ammenda da lire duecento a lire duemila.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art47 · fonte del testo