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[1]E' vietato di adoperare denominazioni di fantasia o qualificative comunque atte ad ingenerare confusioni con le denominazioni di vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.

[2]E' altresi' vietato di far uso, come ragione sociale, delle denominazioni dei vini suddetti. E' tuttavia tollerata, per non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto col quale la suddetta dichiarazione e' pronunciata, la continuazione dell'uso della ragione sociale assunta prima della pubblicazione stessa, ancorche' venga a trovarsi in contrasto col divieto di cui al presente comma.

[3]I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art48 · fonte del testo