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[1]I contravventori ai divieti di cui all'articolo 37 sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecentocinquanta per ogni ettolitro di vino venduto, detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

[2]Chiunque fa uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 41 o concorre in detto uso e' punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a lire duemila.

[3]Nel caso di uso del marchio in difformita' delle prescrizioni dell'art. 45 potra' inoltre essere sospesa per durata non superiore a sei mesi o revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.

[4]La sospensione o la revoca sono disposte dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 44.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art49 · fonte del testo