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Per i vini provvisti del marchio di cui all'art. 41 e' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, sentito il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, che la concessione del marchio nazionale di esportazione di cui al R. decreto-legge 26 ottobre 1933-XI, n. 1443, abbia luogo, prescindendo dagli accertamenti prescritti dall'art. 3 del decreto stesso.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
