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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attivita' di ricerca e di sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, di grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonche' a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria. I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e Istituti sperimentali agrari nonche' da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione e' assimilato agli istituti sperimentali agrari. I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', altresi', disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonche' degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attivita'.

Testo in vigore dal 9 novembre 1966 al 29 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art2 · fonte su Normattiva