Art. 37 — Spese generali
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera dd), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 9 novembre 1966
