Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1952 al 14 marzo 1956. Leggi il testo vigente →

Il fondo di dotazione dell'Istituto e' di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

  • a)per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;
  • b)per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325. I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi. I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi. Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258. Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1 luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 14 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art20 · fonte del testo