Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Consiglio generale:
tolto: a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto puo' compiere;
tolto: b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che puo' essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovra' fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;
tolto: c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25;
tolto: d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29;
tolto: e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art24 · fonte del testo