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Il Consiglio generale:
- a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto puo' compiere;
- b)stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che puo' essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovra' fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;
- c)designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25;
- d)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29;
- e)approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994
