Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. Tale facolta' non e' delegabile, neppure nei casi di urgenza. Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni. Spetta altresi' al. Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art46 · fonte del testo