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Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. Tale facolta' non e' delegabile, neppure nei casi di urgenza. Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni. Spetta altresi' al. Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art46 · fonte del testo