Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Collegio dei sindaci e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per il tesoro; uno dal Ministro per l'industria e commercio. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro, I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art48 · fonte del testo