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L'ammortamento dei mutui previsti dall'art. 6 della presente legge avra' inizio col 1 gennaio o col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo. Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sara' accreditato il contributo versato dallo Stato durante il detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sara', a richiesta dell'interessato, consolidato il mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in egual periodo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1956 al 15 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art8 · fonte del testo