Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Art. 26 — Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti
Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
