Art. 27 — Immobili di proprietà dello Stato
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e' stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
