Art. 51 — Istituzione di posti di assistente
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In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65. La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facolta' e delle scuole esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presenta legge, e' effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo gia' esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 26 marzo 1963
