Art. 9 — Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici
Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530. I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Genio civile per l'inoltro al provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
