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Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge e' inibito per un periodo di anni tre, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne) punto Somona.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art3 · fonte del testo