Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008. 136 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.
tolto: Il secondo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art3 · fonte del testo