Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e' sostituito dal seguente: "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dal l'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie - sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente".

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;657~art3 · fonte del testo