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L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, e' sostituito dal seguente: "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dal l'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie - sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente".
Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
