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[1]L'art. 120 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' modificato nel modo seguente:

[2]«Art. 120. - In caso di mancata riscossione gli assegni si prescrivono, a favore dell'Amministrazione, alla fine dell'esercizio finanziario successivo, a quello in cui e' avvenuta l'apposizione del «visto».

Testo in vigore dal 25 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1192~art3 · fonte del testo