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[1]L'art. 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' sostituito dal seguente:

[2]«Art. 123. - I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di un anno.

[3]«Detto termine decorre:

  • a)per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
  • b)per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1° gennaio successivo all'anno cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
  • c)per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1° luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno e' stato vidimato dall'ufficio del conti correnti;
  • d)per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.

[4]«La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione».

Testo in vigore dal 25 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1192~art5 · fonte del testo