Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva dell'addizionale "pro Calabria" su imposte e contributi riscuotibili mediante ruoli, non viola gli artt. 3 e 53 Cost., relativamente all'imposta sulle società, che non comportava l'onere dell'addizionale, se versata direttamente in Tesoreria. Nel sistema di riscossione in atto durante la vigenza della norma denunziata, l'iscrizione delle imposte dirette era la regola, rispetto alla quale il versamento in Tesoreria costituiva una deroga. Dalla particolare agevolazione prevista per le società non può derivare la violazione delle norme di raffronto. È da escludersi la violazione dell'art. 3 Cost. non essendo consentito al legislatore estendere l'agevolazione a soggetti che di essa non si siano avvalsi. Ne' è violato l'art. 53 Cost., essendo l'esenzione dal pagamento dell'addizionale la conseguenza dell'ammissione al versamento diretto (e facoltativo) dell'imposta. - S. n. 155/1963.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 18 Provvedimenti straordinari per la Calabria
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sollevata con ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Prato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHE…
Art. 18 Provvedimenti straordinari per la Calabria · Art. 1 Provvedimenti straordinari per la Calabria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge e' istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67. Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sara' riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1956. Per i ruoli gia' passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento della addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli. Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1177~art18 · fonte del testo