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Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge e' istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67. Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sara' riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1956. Per i ruoli gia' passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento della addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente. Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli. Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
