Art. 8 — Appalto-concorso
Quando l'amministrazione dei lavori pubblici intende avvalersi dell'appalto-concorso, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, numero 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
Testo vigente dal 23 agosto 1974
