Art. 13 — Ritardata costituzione delle parti
Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
