Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 13 — Ritardata costituzione delle parti

Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art13 · fonte su Normattiva