Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 14 — Effetti e revoca delle ordinanze
Il numero 3) del terzo comma dell'articolo 177 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
