Art. 15 — Controllo del collegio sulle ordinanze
Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio". Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
