Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 16 — Mancata comparizione delle parti

Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art16 · fonte su Normattiva