Art. 16 — Mancata comparizione delle parti
Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
