Provvedimenti urgenti per il processo civile

Art. 79 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

Il primo comma dell'articolo 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dai seguenti: "Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art79 · fonte su Normattiva