Art. 19 — Rimessione in termini
Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
