Art. 37 — Querela di falso
L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
